Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1

E’ costituita a Milano l’Associazione denominata:

Associazione Culturale CambiaMente

SCOPO

Art. 2

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire le seguenti finalità:

1. Favorire il confronto e lo sviluppo socioculturale mediante l’organizzazione di eventi.

2. Associare educazione, formazione e promozione culturale

OGGETTO

Art. 3

L’associazione ha per oggetto:

1. Promuovere il confronto e il dibattito sociale e culturale

2. Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con altre Associazioni, Enti o Soggetti, comunque inerenti allo scopo principale.

3. Promuove e organizza conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni

4. Promuove lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione

5. Promuove la realizzazione di programmi di studio, ricerca, valorizzazione di beni culturali

L’attività dell’associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati, oltre che con scuole di ogni ordine e grado.

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l’associazione potrà anche promuovere:

- l’organizzazione di viaggi ed escursioni

- iniziative di carattere editoriale

- la gestione di attività ricreative e sportive

L’associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

ASSOCIATI

Art. 5

L’adesione all’associazione ha carattere volontario.

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendano condividere gli scopi indicati all’art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

Possono fare parte dell’associazione anche le persone giuridiche.

Art. 6

Il candidato che intende associarsi all’associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un’apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all’assemblea degli associati.

Le iscrizioni decorrono dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Art.8

Gli associati si distinguono in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all’ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all’interno dell’associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo

Art. 9

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro il termine di anno in anno stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall’ultimo trimestre dell’esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l’esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 10

Gli associati cessano di far parte dell’associazione per i seguenti motivi:

Decesso

Dimissioni volontarie

L’associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che, in caso di accoglimento, avranno effetto dalla data di presentazione.

Esclusione

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l’esclusione dell’associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo.

Decadenza

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.

L’associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

In nessun caso l’associato potrà ripetere i contributi versati.

Art.11

L’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei Comitati onorari composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l’associazione.

I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all’attività dell’associazione ma non possono ricoprire cariche nell’ associazione stessa né hanno diritto di voto.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo

- i Revisori contabili, ove nominati

ASSEMBLEA

Art. 13

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all’articolo 10 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

Art.14

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato.

Ogni associato non può essere portatore di più di 5 deleghe.

Art. 15

L’assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.

L’assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 10% degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea può essere convocata dal collegio dei revisori in caso di inerzia del Consiglio Direttivo.

Art. 16

L’assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:

- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, pubblicato almeno 1 mese dalla data dell’adunanza;

- e/o

- invio di lettera o e-mail di convocazione con allegato ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea;

- e/o

- pubblicazione sul sito internet dell’associazione;

- e/o

- pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’adunanza;

- e/o

- avviso affisso alla bacheca della sede dell’associazione almeno 30 giorni prima della data dell’adunanza.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art.17

L’assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;

- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;

- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso;

- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- approvazione di eventuali regolamenti dell’associazione;

- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

Art.18

L’assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- modifiche statutarie;

- l’incorporazione, fusione o scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;

- scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale

Art.19

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione oppure, in sua mancanza dal Consigliere più anziano presente, assistito da un segretario nominato dall’assemblea.

Al presidente dell’assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.

E’ espressamente escluso lo scrutinio segreto.

Art. 20

L’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità decide il voto del Presidente dell’Assemblea.

Art. 21

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti in assemblea in proprio o per delega.

In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto presenti in assemblea in proprio o per delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli associati e composto da tre a 5 membri, associati o non associati.

Art. 23

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito.

Art. 24

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, la prima convocazione utile dell’Assemblea degli associati provvederà a cooptare il consigliere mancante.

Nel caso venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo è necessaria la tempestiva convocazione dell’Assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea degli associati.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione a maggioranza dei suoi membri:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- ll Tesoriere;

Art. 27

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali.

E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione almeno tre giorni prima della data fissata.

E’ valida anche la riunione in videoconferenza.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

In caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 30

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato oppure dal consigliere più anziano.

TESORIERE

Art. 31

E’ responsabile della contabilità e dell’amministrazione.

Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo.

E’ preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il prelievo delle somme necessario al pagamento avverrà con bonifici da conto corrente bancario o conto corrente postale. La facoltà di disporre di tali conti è prevista con la sola firma del tesoriere

E’ autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 32

Qualora istituito con apposita delibera assembleare, il Collegio dei revisori è composto da tre membri anche estranei all’associazione.

I suoi componenti sono eletti dall’assemblea, durano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell’associazione.

PROVENTI E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 33

I proventi della Associazione sono costituiti da:

quote sociali

eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi

entrate derivanti da organizzazione di attività sociali

entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 34

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 35

Gli associati possono prestare la propria opera all’interno dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dagli associati.

SCIOGLIMENTO

Art. 36

Cause di scioglimento:

Lo scioglimento può avvenire per i motivi previsti dal Codice Civile o per comune accordo della maggioranza gli associati.

Art. 37

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall’articolo 21, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 38

L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti. Il responsabile del trattamento dei dati è il l’ing. Mattia Bonetti.

REGOLAMENTI INTERNI

ART 39

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

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